Home    Mutuo e Covid: tutto quello che puoi fare in questo momento

Hai acquistato la tua prima casa con un mutuo? Sapevi che è possibile richiederne la sospensione? L’emergenza da Coronavirus ha portato a uno scenario relativo al mutuo mai registrato prima, dove il tasso fisso, attestato ormai sotto l’1%, è adesso più conveniente del tasso variabile.

Al di là di questo, con i vari Decreti che si sono susseguiti, a partire dal “Cura Italia” fino alle ulteriori misure della legge di conversione, è possibile accede al “Fondo solidarietà” varato nel 2007, per ottenere la sospensione del mutuo fino a un massimo di 18 mesi. Vediamo insieme come funziona.

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Mutuo, come funziona la sospensione

La richiesta per la sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale, messa a disposizione per chi sta attraversando un periodo di difficoltà economia, è stata prorogata con la legge di conversione fino al 31 dicembre 2020. La compilazione della domanda però può essere effettuata entro e non oltre il 17 dicembre 2020 e comprende una copertura dei mutui erogati fino a 400mila euro, inclusi quelli richiesti con il fondo di garanzia prima casa. Molte sono le condizioni per la richiesta che però sono state ampliate nella nuova legge. Vediamola bene nel dettaglio.

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Tutti i beneficiari per il congelamento delle rate del mutuo

La richiesta è comunque subordinata a determinate condizioni di disagio lavorativo ed economico. La prima condizione, ovviamente, è essere intestatari di un contratto di mutuo ed aver subito, poi, una riduzione delle ore lavorative per almeno il 20% o in alternativa una sospensione per 30 giorni.

Oltre questa prima condizione, ecco gli ulteriori requisiti da dover possedere:

  • la stipula del contratto deve essere stata effettuata da più di un anno alla data di richiesta della sospensione; questa norma non vale per i prossimi 8 mesi;
  • la riduzione o la sospensione lavorativa si devono essere verificate nei 3 anni prima della richiesta;
  • il mutuo valido è solo per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;
  • l’ISEE del richiedente non deve superare i 30mila euro, questa norma non vale per i prossimi 8 mesi;
  • La misura è estesa ai lavoratori autonomi (incluse ditte individuali ed artigiani, ma non aziende) e ai liberi professionisti che autocertificano dal 21 febbraio in avanti (per 3 mesi) una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto all’anno precedente;
  • La sospensione, infine, riguarda, fino al 17 dicembre 2020, anche i mutui per abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Ad ogni modo, è importante ricordare che in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate, il congelamento non può essere richiesto.

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Mutuo, come usufruire della sospensione

Si parte ovviamente dalla domanda, che riportiamo QUI, o che può essere scaricata dal sito Consap, oppure richiederlo alla propria banca.

Il secondo passo è documentare il possesso dei requisiti elencati sopra, e sarà la banca stessa a inviare poi tutti i moduli al Consap che si occuperà di effettuare tutte le verifiche.

La risposta, negativa o positiva, avverrà entro 15 giorni e in caso venga accolta, la sospensione sarà attivata nei 30 giorni lavorativi successivi.

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Qualche consiglio utile!

Visto il prolungamento di modalità lavorative in smart working e/o in orari ridotti, ecco qualche consiglio utile che ti eviterà di perdere tempo:

  • molte banche ricevono solo su appuntamento, quindi muoviti per tempo e prenota un appuntamento direttamente con la tua filiale;
  • in alternativa, verifica che la tua banca accetti l’invio del modulo e degli allegati tramite e-mail, anche in formato foto.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, ulteriori consigli e suggerimenti, puoi contattarci in ogni momento.

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